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Pensioni: la totalizzazione dopo la riforma

Ultimo Aggiornamento: 05/11/2012 16:33
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05/11/2012 16:33

***********************Pensioni: la totalizzazione dopo la riforma


La riforma delle pensioni attuata dl governo Monti, tramite la Legge n. 214 del 2011, ha cambiato anche l’istituto della "totalizzazione". Si tratta della possibilità di cumulare i periodi assicurativi presso diverse gestioni previdenziali, per chi, avendo i contributi versati in diverse gestioni, non ha maturato il diritto alla pensione in nessuna di esse, ma sommandole tutte ha i requisiti.
La riforma ha soppresso il limite dei 3 anni di contribuzione in ciascuna gestione, per poter accedere alla pensione in totalizzazione. Perciò oggi è possibile totalizzare la contribuzione presente in ciascuna gestione previdenziale, senza alcun vincolo di anzianità contributiva.
Possono fare ricorso alla totalizzazione tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi e liberi professionisti. Essa ha il vantaggio di essere completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione, che invece è spesso onerosa.

******************************************* [SM=g28002] La totalizzazione

Il lavoratore che ha contributi versati in diverse gestioni previdenziali e che non ha maturato il diritto alla pensione in nessuna di esse (comprese le casse dei professionisti), può cumulare i periodi assicurativi (non coincidenti) posseduti presso le diverse gestioni, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia o di inabilità.

I periodi, che non devono coincidere, possono essere sommati, in quanto da solo, ciascuno di loro, non potrebbe dare diritto alla pensione. Fino a dicembre 2011, era possibile considerare solo periodi di lavoro superiori ai tre anni, ma tale vincolo è stato abolito col la riforma delle pensioni del governo Monti.

La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi e liberi professionisti, ed è completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione, che spesso è onerosa.
Requisiti

Il richiedente deve avere maturato, nel totale della carriera lavorativa, i requisiti di età richiesti per qualsiasi forma pensionistica.
Si ha diritto alla totalizzazione anche se si raggiunge il diritto a una pensione autonoma in una delle gestioni interessate alla totalizzazione.
Liquidazione della pensione

Ogni gestione calcola la pensione sulla contribuzione complessiva e liquida la quota di pensione di sua pertinenza, in proporzione all’anzianità assicurativa e sulla base dei requisiti e dei criteri stabiliti nel proprio ordinamento. I trattamenti liquidati costituiscono nel complesso una sola pensione, che è soggetta a rivalutazione e può essere integrata al trattamento minimo, con onere a carico della gestione che eroga la quota di maggiore importo.
La domanda per conseguire la totalizzazione va presentata dal lavoratore all’ente gestore della forma assicurativa a cui ha versato gli ultimi contributi.
Totalizzazione CE

I dipendenti pubblici, per accedere al pensionamento, possono anche cumulare i periodi assicurativi presenti presso gli Istituti previdenziali degli Stati appartenenti all’Unione Europea. Possono richiedere la totalizzazione CE:
i lavoratori con iscrizione all’Inps o all’Inpdap in Italia e in un regime assicurativo all'estero speciale, di tipo generale o per pubblici dipendenti;
i lavoratori che hanno diverse posizioni assicurative, sia in Italia ed in altri Stati membri, sia nel regime speciale per pubblici dipendenti che nel regime di assicurazione generale.
Differenze con la "ricongiunzione"

La ricongiunzione è l'unificazione, presso un unico ente, dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in differenti settori di lavoro. Le differenze principali tra totalizzazione e ricongiunzione sono due:
onerosità: la ricongiunzione è onerosa, mentre la totalizzazione è gratuita;
utilizzo dei contributi: la ricongiunzione permette il trasferimento materiale dei contributi da una cassa e/o gestione ad altra, quindi tutti i contributi vengono utilizzati secondo le regole della cassa presso la quale sono stati ricongiunti; con la totalizzazione, invece, i contributi restano accreditati presso le originarie casse e/o gestioni e pertanto l'ammontare finale del trattamento pensionistico è dato dalla sommatoria delle singole quote di pensione, calcolate secondo le differenti regole della cassa e/o gestione.
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