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Il congedo matrimoniale: la richiesta, la durata e l’assegno a carico dell’Inps

Ultimo Aggiornamento: 15/10/2012 18:56
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15/10/2012 18:56

Il congedo matrimoniale è una sospensione giustificata del rapporto di lavoro, da richiedere al datore di lavoro con congruo anticipo, che spetta di diritto sia agli operai che agli impiegati ed è fissato dai CCNL nella misura di 15 giorni di calendario (generalmente usati poi dagli sposi per il viaggio di nozze).

A chi spetta. Il congedo matrimoniale spetta a tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro dura da almeno una settimana. Spetta ovviamente ad entrambi i futuri coniugi lavoratori che ne fanno richiesta, se entrambi lavoratori dipendenti. Tale congedo non è computato in conto ferie né considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

Il ruolo dei CCNL. Le leggi che regolano (o hanno regolato) i permessi retribuiti per matrimonio sono la R. D.L. n. 1334 del 1937, per gli impiegati, ed il contratto collettivo interconfederale del 31 maggio 1941, per gli operai. Ma sono soprattutto i contratti collettivi ad aver regolamentato per tutti i lavoratori la disciplina soprattutto relativa alla durata del congedo.

Durata del congedo matrimoniale. Prima di tutto è bene chiarire che si tratta di un periodo di congedo non frazionabile quindi va fruito, per i giorni stabiliti nel CCNL di cui si ha diritto, in maniera consecutiva. La R. D. L. n. 1334 del 1937 prevede che per gli impiegati il congedo abbia una durata non superiore a 15 giorni. Mentre ai sensi del contratto collettivo interconfederale del 31 maggio 1941 per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative, la durata del congedo non può essere inferiore a 8 giorni consecutivi.

Quindi c’è una disparità di legge tra operai e impiegati (8 giorni contro 15 giorni), così come nell’erogazione dell’assegno per congedo matrimoniale dell’Inps, prestazione previdenziale che spetta solo agli operai. I CCNL di categoria tendono però ad uniformare il periodo di congedo elevando quindi anche quello per gli operai a 15 giorni consecutivi di calendario. La disciplina è quindi di fatto uguale per tutti i lavoratori.

La decorrenza: Quando inizia il periodo di congedo matrimoniale. Normalmente l’inizio del periodo di congedo coincide con la data del matrimonio, ovvero con fruizione entro 30 giorni dalla celebrazione, qualora non sia possibile per esigenze aziendali. Alcune sentenze in merito hanno confermato l’esistenza di questa flessibilità in merito.

Le esigenze aziendali che spostano la fruizione del congedo. Nella prassi il congedo matrimoniale, come detto, viene usato dagli sposi per il viaggio di nozze che, come le nozze stesse, va programmato con largo anticipo. E’ bene che i lavoratori trovino un accordo con il datore di lavoro sulla fruizione dei 15 giorni di congedo retribuito.

C’è una flessibilità, pur vincolata nel tempo, concessa al datore di lavoro: Qualora per necessità inerenti alla produzione non sia possibile in tutto o in parte il godimento del congedo all’epoca del matrimonio, lo stesso dovrà essere concesso o completato non oltre il termine di 30 giorni successivi al matrimonio. Quindi è bene coordinarsi in anticipo col proprio datore di lavoro.

In assenza di indicazioni puntuali ricavabili dal contratto collettivo nazionale di settore applicato dall’azienda (alcuni CCNL come quello del Turismo, del Commercio, ecc. fissano la decorrenza nel terzo giorno antecedente la data di celebrazione del matrimonio), si può ragionevolmente affermare che il giorno di inizio del congedo può essere fissato anche in una data diversa da quella della cerimonia e che le parti, quindi il lavoratore con il datore di lavoro, possono concordare una data e un periodo diverso di inizio del congedo per matrimoniale, sia anticipata che posticipata rispetto alla data del matrimonio.

Ovviamente tale spostamento, come già detto, deve essere contenuto (nei 30 giorni dalla data del matrimonio), essendo il congedo strettamente e funzionalmente collegato all’evento del matrimonio, che ne giustifica la fruizione. Tale criterio interpretativo trova conferma nell’orientamento espresso da alcune sentenze della giurisprudenza di merito.

Quando fare richiesta di congedo matrimoniale. La richiesta di congedo per matrimonio (ne hanno diritto ricordiamo sia lo sposo che la sposa), nella quale indicare la data di celebrazione nonché il periodo in cui si intende fruire dei 15 giorni di congedo retribuito, deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali. Alcuni CCNL elevano ad oltre 6 giorni l’anticipo richiesto fino a 10 giorni o anche 15 giorni. Ovviamente è bene effettuare tale richiesta con un anticipo più largo, si consiglia di effettuarla almeno un mese prima.

Il ritorno a lavoro e la presentazione del certificato di matrimonio. L’iter di concessione del congedo matrimoniale non si conclude con la fruizione dei 15 giorni consecutivi di congedo. Al rientro in azienda il lavoratore è tenuto, entro 60 giorni, a fornire al datore di lavoro una copia del certificato di matrimonio.

Trattamento economico durante il congedo matrimoniale. Durante il congedo matrimoniale il lavoratore ha diritto alla percezione della retribuzione per i 15 giorni, essendo il congedo un’assenza giustificata. Per gli impiegati il trattamento è diverso dagli operai: durante il congedo matrimoniale l’impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio e ha diritto alla normale retribuzione. L’onere è di conseguenza a carico del datore di lavoro.

Per gli operai delle aziende industriali, artigiane e cooperative viene corrisposto invece un assegno a carico della Cassa unica per gli assegni familiari dell’Inps, a condizione che il congedo venga effettivamente fruito. Tale assegno prende il nome di assegno per congedo matrimoniale e, in caso di diritto, bisognerà fare una richiesta. Vediamo ora la disciplina relativa all’assegno per congedo matrimoniale erogato dall’Inps.

L’assegno per il congedo matrimoniale erogato dall’Inps
L’evento del matrimonio (la cerimonia, il viaggio di nozze, ecc…) comporta per gli sposi una sospensione del rapporto di lavoro in corso col proprio datore di lavoro. Tale congedo straordinario retribuito per 15 giorni consecutivi, in alcuni casi (gli operai su tutti), viene indennizzato dall’Inps attraverso l’erogazione dell’assegno per congedo matrimoniale.

Più precisamente, questa prestazione previdenziale viene concessa in occasione di un congedo straordinario della durata di 8 giorni in occasione del matrimonio e da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento. L’assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altro vi abbiano diritto. Quindi gli operai hanno 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale, di cui 8 giorni retribuiti dall’Inps con l’assegno per congedo matrimoniale.

A chi spetta l’assegno per congedo matrimoniale. Spetta ai lavoratori di entrambi i sessi, più precisamente agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza (sottufficiali e comuni), ai dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative. Quindi non spetta agli impiegati.

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