Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

MATERNITA' : ASTENZIONE FACOLTATIVA O RIPOSI PER ALLATTAMENTO

Ultimo Aggiornamento: 23/08/2012 19:05
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 317
Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
23/08/2012 19:05

************ Congedo parentale (maternità facoltativa) *********

SPETTA :

Lavoratrici/lavoratori dipendenti a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere.
Lavoratrici/lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.) alle seguenti condizioni:
se il periodo di congedo parentale è richiesto nel 1° anno di vita del bambino sono necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo;
se il periodo di congedo parentale è richiesto negli anni di vita del bambino successivi al primo e sino al 3° è necessario che sussista lo status di lavoratore (iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente la richiesta del congedo oppure nello stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate prima dell'inizio del congedo).

La domanda deve essere consegnata alla Sede INPS di appartenenza prima dell'inizio del periodo di congedo, e al datore di lavoro con un periodo di preavviso di 15 giorni. Ad entrambi la domanda va presentata utilizzando il modello AST/FAC (codice SR23).

Per Lavoratrici/lavoratori dipendenti il congedo parentale compete, se in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11, fruibili anche contemporaneamente, entro i primi 8 anni di vita del bambino:
alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;

genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale:
entro i primi 3 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;
dai 3 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione ( per l’anno 2010 il reddito individuale da non superare è pari ad Euro 14.981,52).
genitori adottivi o affidatari, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile :
entro i 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;
dai 3 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia , o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione (per l’anno 2010 il reddito individuale da non superare è pari a Euro 14.981,52).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

*********************** Riposi per allattamento *************

Hanno diritto ai riposi per allattamento solo le lavoratrici/lavoratori dipendenti (non hanno diritto le colf/badanti e le lavoratrici a domicilio, lavoratrici autonome e parasubordinate) a condizione che per tutto il periodo richiesto abbiano un valido rapporto di lavoro in corso e che il minore sia vivente.
Il lavoratore padre non può richiedere l’allattamento se:
la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;
la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale).

La domanda, per lavoratrici/lavoratori dipendenti, deve essere consegnata prima dell’inizio del periodo di riposo per allattamento richiesto:
direttamente ed esclusivamente al datore di lavoro (nessuna domanda va presentata all’INPS) per le lavoratrici;
sia alla Sede INPS di appartenenza che al proprio datore di lavoro per i lavoratori.

La lavoratrice/il lavoratore dipendente ha diritto fino all’anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia a:
2 ore al giorno di riposo per allattamento se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere;
1 ora al giorno di riposo per allattamento se l'orario stesso è inferiore alle 6 ore;
I riposi per allattamento si raddoppiano nei casi di:
adozione o affidamento di 2 o più bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse;
parto gemellare o plurimo

Nelle ore di Riposi per allattamento
Spetta una indennità pari all'ammontare dell'intera retribuzione.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 08:57. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com