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REGOLAMENTAZIONE VISITA FISCALE: DIRITTI ED OBBLIGHI

Ultimo Aggiornamento: 06/06/2012 14:50
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Sesso: Femminile
06/06/2012 14:50

La fascia oraria di reperibilità del lavoratore entro la quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di tutti i
giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
Il presupposto dell’assenza per malattia è L’ESISTENZA DI UNA MALATTIA che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
La visita fiscale non deve essere in ogni caso disposta nel caso in cui il dipendente risulti ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati. L’amministrazione dovrà ben valutare anche i casi in cui il lavoratore si assenta in malattia per effettuare visite o terapie e in questi casi non dovrà inviare la visita fiscale che è finalizzata a confermare una prognosi.

*** Cosa deve fare il medico fiscale
Il medico incaricato di effettuare il controllo dello stato di malattia deve confermare o meno l’esistenza di una malattia che impedisca la temporanea prestazione del servizio.
Nel caso che ritenga esaurita la malattia invita il dipendente a riprendere il servizio per il primo giorno non festivo.
Il medico di controllo, ove modifichi la prognosi deve darne adeguata motivazione.
Eseguito il controllo, il sanitario deve redigere il relativo referto medico in triplice copia; due copie sono consegnate giornalmente all’ASL e la terza al dipendente.
Nel caso in cui il dipendente non venga reperito al suo domicilio, il sanitario è tenuto a lasciargli l’invito a sottoporsi alla visita di controllo ambulatoriale per il primo giorno successivo non festivo.
E’ questo un adempimento dal quale il dipendente non può esimersi se non vuole incorrere nelle gravi conseguenze previste per i casi di assenza arbitraria cui va ricondotta l’ipotesi del mancato accertamento fiscale per fatto imputabile allo stesso dipendente.
A questo proposito va chiarito che l’obbligo di giustificare l’assenza al domicilio durante la visita fiscale rimane comunque anche se il dipendente si è sottoposto alla visita ambulatoriale.
Nel caso in cui il medico di controllo giudica il dipendente guarito e lo invita a riprendere servizio e il dipendente non riprende servizio, ma fa seguire un certificato del medico curante che
diagnostica la prosecuzione della malattia, la Corte di Cassazione con sentenza in data 3/12/1994 ha affermato che il datore di lavoro ha l’onere di richiedere una seconda visita fiscale.
*** Assenza dal domicilio durante la malattia
In caso di assenza al domicilio comunicato, durante le fasce orarie, senza giustificato motivo, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 12/9/1983, nr.463 convertito con modificazioni nella legge 11/11/1983, n.
638, si incorre nella perdita del diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia e nella misura del 50% per i rimanenti giorni per tutta la durata della malattia, esclusi i
periodi di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.
I dieci giorni rappresentano il periodo massimo per i quali è possibile operare la trattenuta della retribuzione. Beninteso che la trattenuta stessa dovrà essere commisurata alle effettive giornate di
assenza ingiustificata, se queste sono inferiori a dieci.
La sanzione economica in argomento non riveste carattere disciplinare. Essa si fonda sulla circostanza obiettiva dell’assenza al domicilio, senza giustificato motivo, durante le fasce orarie in cui il dipendente aveva l’obbligo di garantire la propria reperibilità in occasione della visita di controllo.
Ai fini della operatività della decadenza dal diritto al trattamento economico è necessario che il medico di controllo constatata l’assenza del dipendente al proprio domicilio, gli lasci apposita comunicazione contenente l’invito a sottoporsi a visita ambulatoriale per il giorno successivo non festivo ed a giustificare l’assenza al domicilio alla scuola di appartenenza entro il termine di 15 giorni.
Decorso il termine dei 15 giorni senza che l’impiegato abbia prodotto alcuna giustificazione o, nel quale caso l’avesse prodotta, la stessa fosse stata ritenuta inidonea a giustificare l’assenza, l’amministrazione deve procedere alla trattenuta dello stipendio nella misura sopra specificata dandone comunicazione
all’interessato.
La sanzione della perdita del trattamento economico non è applicabile nei casi in cui l’assenza al domicilio risulti dovuta a giustificati motivi che il dipendente ha l’onere di documentare.
L’amministrazione dispone di un ampio margine di discrezionalità nell’individuazione dei motivi che possono giustificare l’assenza al domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.

1) Concetto di giustificato motivo (Corte di Cassazione con sentenza del 11/02/1993)
Si considera giustificato motivo, un ragionevole impedimento, cioè un motivo serio ed apprezzabile che induca a compiere adempimenti non rinviabili oltre le fasce orarie.
Prova del giustificato motivo (Corte di Cassazione con sentenza del 14/04/1994)
La prova dell’esistenza di un giustificato motivo di assenza è a carico del dipendente che dovrà dimostrare il valore delle ragioni poste a base dell’impossibilità di essere sottoposto a visita medica.

2) Dipendente che non ha sentito il campanello al momento della visita (Corte di cassazione con sentenza del 14/05/1997)
Deve considerarsi come assente dal domicilio il dipendente che, pur in casa, non ha sentito il campanello, perché impegnato a fare la doccia. Secondo la Corte il comportamento del dipendente assente per malattia deve essere improntato a diligenza, la quale consiste nel consentire la visita di controllo.

3) Guasto al campanello (Tar Lombardia 17/11/1997, n° 1946)
Legittimamente è considerata ingiustificata l’assenza di un dipendente se non sia stato possibile eseguire la visita medica domiciliare per un guasto al campanello dell’abitazione del dipendente stesso.

4) Mancanza del nome nella pulsantiera del citofono (Pret. Milano 15/10/1994, est. Sala)
Qualora il lavoratore abbia esattamente indicato al datore di lavoro l'indirizzo della propria abitazione,non può farsi discendere l'irreperibilità alla visita medica di controllo dalla sola mancanza del suo nominativo sulla pulsantiera del citofono – per aver ignoti asportato la relativa etichetta adesiva all'insaputa del lavoratore - e pertanto deve ritenersi illegittima la sospensione del trattamento di malattia disposta dall'Inps.

5) Cambio di domicilio o assenza non comunicata (Tar Abruzzo 07/02/1997, n° 56)
La privazione del lavoratore della retribuzione nella misura intera per i primi dieci giorni di assenza e,subordinatamente all’esecuzione di una seconda visita di controllo, in misura della metà per l’intero
periodo, prevista dall’art. 5 del D.L. 12/9/83 n. 463 convertito nella Legge 11/11/83, n. 638, non consegue automaticamente all’assenza del lavoratore stesso alla visita domiciliare, presupponendo l’esame e la confutazione delle giustificazioni addotte dall’interessato. L’assenza al domicilio durante la visita fiscale deve considerarsi ingiustificata se il dipendente abbia cambiato domicilio o si sia allontanato dal domicilio senza informare l’amministrazione.

6) Mancata comunicazione del cambio di domicilio (Corte di Cassazione con sentenza del 16/11/1996)
La mancata effettuazione della visita di controllo per cambio di domicilio non comunicato o per l’inesatta comunicazione del proprio domicilio configura l’ipotesi dell’irreperibilità al domicilio.
Dipendente che ha dovuto allontanarsi dall’abitazione per motivi di urgenza (Tribunale di Milano con sentenza del 09/02/1996)
In caso di urgenza, deve considerarsi lecita, l’assenza del dipendente dal domicilio per recarsi dal proprio medico curante per effettuare accertamenti.

7) Giustificato motivo l’impegno serio e apprezzabile da soddisfare con tempestività (Trib. Napoli 18/3/97, pres. Nobile, est. Lorito)
L’obbligo di reperibilità ai fini della visita domiciliare di controllo, nella previsione di cui all’art. 5, DL 12/9/83 n. 463 convertito nella L. 11/11/83 n. 638, resta escluso in presenza di un giustificato motivo di esonero del lavoratore dal rispetto dello stesso che prevale, pertanto, sull’interesse pubblico al controllo
dello stato patologico da cui è affetto il soggetto. Il concetto di giustificato motivo richiamato dalla citata disposizione, non si identifica con lo stato di necessità o con la forza maggiore, ma è integrato, anche in presenza di un impegno serio e apprezzabile, da soddisfare con tempestività, e incompatibile con il rispetto delle fasce orarie.

8) Dipendente che si trova in cantina al momento della visita Può capitare che al momento dell’accesso del medico il dipendente non si trovi nella propria abitazione perché magari si è recato in cantina, nel box, nel solaio, in giardino ecc.. In tali casi l’INPS con circolare del 21/10/1999 ha tenuto conto che non va configurata l’assenza se il dipendente sopraggiunge prima che il medico si allontani. Il medico nell’effettuare la verifica deve annotare sul referto tali circostanze.

9) Assenza dal domicilio per accompagnare la moglie a fare la spesa (Corte di Cassazione con sentenza del 03/08/1995)
Non può considerarsi una valida giustificazione l’assenza al domicilio durante le fasce di reperibilità per accompagnare in auto la moglie, sprovvista di patente, a fare la spesa, ciò sia per pochezza della giustificazione, sia per l’estrema facilità di avvalersi di altri orari.
Assenza dal domicilio per cure fisioterapiche (Corte di Cassazione con sentenza del 23/07/1998)

10) L’assenza del dipendente dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per sottoporsi a trattamenti
fisioterapici costituisce un giustificato motivo solo nel caso in cui il dipendente fornisca la prova dell’impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di effettuare tali cure utilizzando orari diversi.

11) Assenza dal domicilio per recarsi dal medico curante (Corte di Cassazione con sentenza del 04/03/1996)
Deve considerarsi giustificata l’assenza al domicilio durante le fasce di reperibilità dovuta alla necessità
di recarsi dal proprio medico curante per l’insorgere di una colica o per accertamenti urgenti.
Non è sanzionabile chi è risultato assente in quanto si trovava dal medico di famiglia - Al lavoratore spetta una seconda visita fiscale (Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 22065/2004)
Il lavoratore in malattia che risulti assente ad una visita di controllo perché sottoposto, nello stesso orario, ad una delicata visita da parte del medico di famiglia non perde i benefici economici. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ribaltando le sentenze dei giudici di merito che
avevano ritenuto ingiustificata l'assenza di una dipendente alla visita fiscale che si era recata dal medico di famiglia. La donna si era difesa sostenendo che l'orario della visita - coincidente con quello della visita fiscale - era l'unico disponibile e che, oltretutto, il medico di fiducia si trovava a diversi chilometri
dall'abitazione della paziente. I giudici di primo e di secondo grado le avevano dato torto, ritenendo che la donna aveva accettato consapevolmente il rischio di non essere reperita alla visita fiscale. Ma la Suprema Corte è stata di tutt'altro avviso e, dopo aver ricordato che, in virtù di una sentenza della Corte
Costituzionale di qualche anno fa, il lavoratore ha sempre diritto ad una seconda visita di controllo, ha affermato che l’assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, "da ogni situazione , la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l’impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di
reperibilità". In virtù di tale principio, appare errata la motivazione della sentenza di appello, secondo la quale la lavoratrice avrebbe dovuto farsi seguire non dal medico specialista prescelto, ma da uno qualsiasi prossimo alla propria abitazione, in modo da poter essere reperibile nelle fasce orarie.

12) Assenza dal domicilio per recarsi dal medico curante per forte mal di denti (Corte di Cassazione con sentenza del 10/12/98 n. 12458, pres. De Tommaso, est. Eula) Il giustificato motivo di assenza del lavoratore ammalato dal proprio domicilio durante le fasce orarie di
reperibilità – che esclude la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, ai sensi dell’art. 5, u.c., L. 11/11/83 n. 638 – può anche consistere nell’essersi il lavoratore dovuto recare presso il proprio medico curante per la verifica dell’andamento della malattia o da altro medico per altre ragioni, a condizione che il lavoratore dimostri la necessità e l’indifferibilità di tale visita, allo scopo di evitare un pregiudizio alla propria salute (nella fattispecie, è stata ritenuta giustificata l’assenza del lavoratore
recatosi dal medico curante perché afflitto da un forte mal di denti.

13) Possibilità di contestare le risultanze della visita di controllo (Trib. Parma 14 gennaio 2000, est. Vezzosi) Sebbene l'art.6 del DM 15/7/86 stabilisca che il lavoratore che non accetta l'esito della visita di controllo è tenuto a eccepirlo, seduta stante, al medico sanitario, il lavoratore che non abbia sollevato tale
eccezione può sempre agire giudizialmente per contestare le risultanze della visita medica di controllo.

14) Visita ambulatoriale (Corte di cassazione con sentenza del 14/09/1993)Non è infrequente il caso del dipendente che, risultato assente alla visita domiciliare di controllo, si sottoponga successivamente a visita ambulatoriale e che il medico fiscale confermi la prognosi del medico di parte. In tal caso la trattenuta dello stipendio deve essere ugualmente operata anche se il
dipendente si è presentato alla visita ambulatoriale, qualora lo stesso non abbia provveduto comunque a Giustificare l’assenza al proprio domicilio al momento della visita di controllo. La visita ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l’assenza

15) Visita cardiologica ed elettrocardiogramma giustificato motivo di assenza (Corte di cassazione sezione lavoro con sentenza n. 20080 del 21/07/2008) L’assenza del dipendente per sottoporsi a visita cardiologica e a elettrocardiogramma è stata ritenuta dalla Suprema Corte seria e valida ragione nonché interesse apprezzabile per l’allontanamento dal domicilio.

16) Obbligo di reperibilità durante la malattia (Cassazione sezione lavoro n. 27429 del 13/12/2005) Il lavoratore deve provare la necessità di allontanarsi dal proprio domicilio durante le fasce di
reperibilità imposte dalla normativa vigente (ore 10-12/17-19 anche nei giorni festivi). Sotto questo profilo la produzione di certificati di visita può giustificare l'assenza in senso generale, ma non anche la necessità di assentarsi proprio in coincidenza con le predette fasce. Il fatto che le strutture pubbliche siano aperte di solito al mattino e gli studi medici (di solito) il pomeriggio non significa che essi non possano essere aperti anche durante la fasce orarie di reperibilità. Non si può imputare al datore di lavoro
la natura persecutoria della scelta dell'orario di visita da parte del medico incaricato del controllo.

17) Visita di controllo all’estero
La Corte di Cassazione con sentenza in data 9/10/1998 ha affermato che rientra nel dovere di diligenza del dipendente che si ammala all’estero, accertarsi (anche mediante una semplice telefonata) che
effettivamente il datore di lavoro sia venuto a conoscenza dello stato malattia e dell’indirizzo dove effettuare la visita fiscale. Visita fiscale effettuata presso un albergo La Corte di Cassazione con sentenza in data 09/10/1998 ha affermato che è ammissibile che il domicilio del dipendente coincida non già con una abitazione, ma con un albergo. Il tal caso il dipendente ha l’onere di comunicare con precisione l’indirizzo in cui far effettuare l’eventuale visita di controllo.

Lo svolgimento, durante l’assenza per malattia, di attività “hobbistiche” può essere ritenuto compatibile con lo stato di salute del dipendente - Perché non hanno le caratteristiche usuranti della
prestazione lavorativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 7198 del 26 maggio 2001, Pres. Genghini, Rel. Coletti).
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