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BUONI LAVORO : Distribuzione voucher Uffici Postali

Ultimo Aggiornamento: 15/05/2012 11:01
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Sesso: Femminile
15/05/2012 11:01

NOTIZIE UTILI PER L'UTILIZZO DEI BUONI LAVORO ACQUISTATI NEGLI UFFICI POSTALI

La Distribuzione voucher cartacei principalmente avviene presso le Sedi INPS

Dal 27 febbraio 2012, proseguendo la fase sperimentale, è possibile acquistare i buoni lavoro presso tutti gli uffici postali del territorio nazionale.

*** *** Acquisto dei voucher

Presso tutti gli uffici postali sono in vendita buoni lavoro del valore nominale di 10 € , o buoni multipli del valore nominale di 20 € e 50 €, disponibili in carnet di 25 buoni.

Il committente / datore di lavoro acquista i buoni lavoro (in contanti o tramite Postamat) presentando la tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale oppure comunicando la partita IVA della società.
E' previsto un limite giornaliero di acquisto di 5.000 € lordi.

Per l’acquisto dei voucher è previsto il versamento all’ufficio postale della commissione di 2,50 € + IVA per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro, fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti ad un carnet).


*** *** Modalità di comunicazione all'INPS


Dal giorno successivo all'acquisto e prima dell'inizio della prestazione di lavoro il Committente deve comunicare all'INPS il proprio codice fiscale/partita IVA, tipologia di committente/tipologia di attività, i dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d'inizio e fine della prestazione.

I committenti possono effettuare la comunicazione esclusivamente attraverso i seguenti canali:


1. Telefonare al Contact Center INPS-INAIL n. 803164
2. Collegarsi al sito www.inps.it e attivare la connessione alla pagina Lavoro Occasionale.
3. Recarsi presso una sede INPS.

Il Committente per accedere al sito deve indicare il proprio Codice Fiscale e come password il codice identificativo (16 caratteri) di uno dei buoni lavoro acquistati ovvero il PIN assegnato dall'INPS.


N. B. L'operazione di comunicazione è necessaria per l'attivazione del buono lavoro, la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi e vale per l’assicurazione antiinfortunistica a fini INAIL.


Attenzione: la mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della 'maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. 'Collegato Lavoro’).


Il committente deve comunicare tramite i canali indicati anche eventuali variazioni relativamente ai prestatori, al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell'attività.
I contatti con l'INPS consentono al Committente anche di:
a. Verificare se i propri dati sono registrati
b. Verificare quali prestazioni sono in corso (da parte del Committente in possesso di PIN)
c. Annullare o modificare una precedente comunicazione di Inizio attività (da parte del Committente in possesso di PIN). Se l'annullamento è richiesto lo stesso giorno dell'inizio della prestazione, la comunicazione deve essere effettuata tramite il Contact center o presso la sede INPS.


*** *** Acquisto voucher Poste da parte di aziende e delegati

Poste acquisisce al momento dell'acquisto dei voucher sia il codice fiscale. persona fisica che codice fiscale/ partita IVA dell'azienda.

------------>Primo caso: acquisto con codice fiscale delegato

Se al momento dell'acquisto l'acquirente, in quanto delegato di azienda, presenta un documento in cui è riportato il c.f. persona fisica è necessario:

* presentare una richiesta da parte dell'azienda delegante, compilando il modulo SC53 (scaricabile dal sito www.inps.it) alla sede INPS competente, che procederà all'acquisizione della delega;
* accedere al sito www.inps.it nella sezione lavoro occasionale accessorio / procedure /servizi per consulenti associazioni e delegati – Gestione DNA (Voucher uffici postali), tramite il codice fiscale dell'acquirente /delegato e procedere alle operazioni richieste:
1. 1) assegnazione voucher, operazione con la quale il delegato richiede l'assegnazione dei voucher al committente finale ( azienda delegante),
2. 2) dichiarazione di inizio prestazione con il codice fiscale dell'azienda. L'operazione di dichiarazione vale a fini assicurativi INAIL ed è necessaria per la riscossione dei voucher da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi.


---->Secondo caso: acquisto con cod. fiscale /partita IVA azienda


Se al momento dell'acquisto il committente presenta un documento in cui è riportato il c.f. o la partita IVA dell'azienda, la richiesta di delega alla sede INPS non è necessaria e il committente accede alla procedura per l'attivazione dei voucher/acquisizione delle prestazioni tramite la partita IVA.



------->Terzo caso: acquisto con codice fiscale/partita IVA azienda e accesso con delega

Se il committente acquista i voucher con codice fiscale o partita iva dell’azienda, e accede tramite codice fiscale di un delegato, è necessario presentare la richiesta di delega (modulo SC53) alla Sede competente, che procederà all’acquisizione; a seguito della registrazione della delega è possibile l’accesso alla procedura di (www.inps.it nella sezione lavoro occasionale accessorio / procedure /servizi per consulenti associazioni e delegati – Gestione DNA (Voucher cartacei ) con il codice fiscale del delegato.


*** *** Riscossione dei Buoni Lavoro

I Buoni Lavoro sono riscuotibili presso tutti gli uffici postali dal dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale.
Il prestatore per riscuotere deve presentarsi con la propria Tessera Sanitaria, per la verifica del Codice Fiscale, oltre che un documento di identità in corso di validità.
Prima di effettuare il pagamento l'operatore dell'ufficio postale controlla che i dati del prestatore corrispondano a quanto dichiarato dal Committente.
Effettuato il pagamento viene rilasciata un ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati al prestatore.


Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alla sede INPS.

E' possibile riscuotere i Buoni lavoro da parte dei prestatori entro 2 anni dal giorno dell'emissione.



*** *** Rimborso dei buoni lavoro

Se il Committente non utilizza i buoni lavoro acquistati, può chiedere il rimborso presso le sedi dell'INPS.
Rimborso dei Buoni Lavoro

Dal 16 maggio 2012, il committente che intende chiedere il rimborso di voucher non utilizzati emessi attraverso la rete dei tabaccai abilitati, dovrà riconsegnarli integri ad una tabaccheria abilitata, ottenendo il rimborso in contanti, alle condizioni di seguito descritte.

Il Committente può chiedere il rimborso dei buoni lavoro acquistati presso gli sportelli bancari e non utilizzati presso tutte le banche abilitate.


----->Furto o smarrimento

In caso di furto o smarrimento è necessario preliminarmente effettuare la denuncia alle autorità competenti.


Recandosi in una sede INPS con la denuncia, il committente e il prestatore possono segnalare il furto o lo smarrimento e ricevere assistenza.


Gli operatori del Contact Center INPS e delle Sedi INPS assicurano ogni forma di assistenza per il corretto utilizzo dei buoni lavoro.

Dal 16 maggio 2012, sarà possibile acquistare e riscuotere i voucher anche presso le seguenti Banche del Gruppo CREVAL:

* Credito Valtellinese
* Credito Artigiano
* Credito Siciliano
* Cassa di Risparmio di Fano


Di seguito, si indicano i link “ricerca sportelli” con cui individuare le agenzie/filiali abilitate:

Banca Popolare di Sondrio
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Popolare di Ravenna
Banca Popolare di Aprilia
Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona
Banca della Campania
Banca Popolare del Mezzogiorno
Banca di Sassari
Banco di Sardegna
Banche del Gruppo CREVAL

I buoni lavoro emessi dalle banche aderenti sono pagabili e rimborsabili esclusivamente all'interno del medesimo circuito bancario.

E’ possibile acquistare e riscuotere i 'buoni lavoro’ presso i tabaccai aderenti all’iniziativa.
I rivenditori saranno individuabili tramite un’apposita vetrofania:
------>Vetrofania Inps



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