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COLF E BADANTI : FERIE E MALATTIA

Ultimo Aggiornamento: 02/02/2012 22:13
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Città: MONREALE
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Sesso: Femminile
02/02/2012 22:13

********************** LAVORATORI DOMESTICI ******************
.....MALATTIA :Cosa deve fare il lavoratore

Il lavoratore deve avvertire immediatamente il datore di lavoro, salvo cause di forza maggiore o impedimenti, entro l’orario previsto per l’inizio della prestazione lavorativa; successivamente, il lavoratore deve far pervenire al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio, il certificato medico rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia.

......Cosa deve fare il datore di lavoro

Se il lavoratore domestico si assenta dal lavoro per malattia, l'Inps non paga alcuna indennità.
Quando è ammalato, il lavoratore domestico, convivente o non convivente, ha diritto alla conservazione del posto, per periodi differenti secondo l’anzianità maturata presso la stessa famiglia:

10 giorni, per anzianità fino a sei mesi;
45 giorni, se ha più di sei mesi e fino a due anni di servizio;
180 giorni, se l'anzianità di servizio supera i due anni.
Oltre alla conservazione del posto di lavoro, il datore di lavoro deve garantire il pagamento della metà del salario pattuito per i primi tre giorni e del salario intero per i giorni successivi, fino a un massimo di:

8 giorni, per anzianità fino a sei mesi;
10 giorni, per anzianità da sei mesi a due anni;
15 giorni, per anzianità superiori a due anni.
Negli eventuali giorni di ricovero ospedaliero o di degenza presso il datore di lavoro, al lavoratore non spetta l'indennità di vitto e di alloggio.

********************************* LE FERIE DELLA COLF ************

- Per OGNI anno i 26 giorni di ferie sono riconosciuti se la colf è alle dipendenze del datore di lavoro già dal primo gennaio.
- Se l’assunzione è sorta dopo l’inizio dell’anno e quindi la colf non ha raggiunto un anno intero di servizio o si è licenziata nel corso dell’anno, il contratto collettivo precisa che il numero dei giorni di ferie va ridotto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.
- Secondo il contratto di lavoro, le ferie vanno godute nei 3 mesi estivi di luglio, agosto, settembre. Se c’è accordo tra le parti è possibile dividere le ferie in non più di due periodi all’anno.
- Le colf extracomunitarie che intendono rientrare in patria per trascorrere il periodo feriale con i propri familiari possono mettersi d’accordo con il datore di lavoro e saltare le ferie di un anno per averne il doppio nell’anno successivo.
- Per giorni di ferie si intendono i giorni effettivamente lavorativi (dal lunedì al sabato) e non si conteggiano le domeniche e le festività nazionali infrasettimanali comprese nel periodo di assenza.
I giorni di ferie sono pagati in base a 1/26 della retribuzione mensile. Tenere presente che la legge vieta il pagamento delle ferie senza che esse siano godute. La legge sanziona severamente chi non fa godere le ferie, o almeno, le 4 settimane di ferie obbligatorie per tutti i dipendenti. Il D. L.vo n. 213/2004, ha introdotto specifiche sanzioni amministrative per i comportamenti omissivi del datore di lavoro: esse vanno da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.

Le ferie possono essere pagate soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro per la parte ancora non goduta.

********************** PERMESSI *************************
Sono previsti permessi retribuiti e non retribuiti e spettano per:
visite mediche (coincidenti con l’orario di lavoro)
motivi familiari
motivi di studio
formazione professionale
I permessi retribuiti spettano per i Lavoratori Conviventi con contratto pari o superiore a 30 ore settimanali: 16 ore di permesso annue
per i Lavoratori Non Conviventi con contratto pari o superiore a 30 ore settimanali: 12 ore di permesso annue
Per i Lavoratori, conviventi e non, con orario inferiore alle 30 ore settimanali, le 16 o 12 ore debbono essere proporzionate in base alle ore di lavoro settimanali svolte
In caso di permesso non retribuito non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e alloggio.
Le assenze non giustificate entro il 3° giorno sono da considerarsi dimissioni del lavoratore.
Le assenze per malattia e infortunio, di cui il datore di lavoro deve essere tempestivamente avvisato, devono essere comprovate da relativo certificato medico da spedire al datore di lavoro entro 3 giorni dall’evento, farà fede il timbro postale di partenza.
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