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Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)

Ultimo Aggiornamento: 23/02/2015 17:16
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23/02/2015 17:16

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL)
In via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino
al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e
continuativi, anche a progetto, con esclusione degli
amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla 12
Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che
abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una
indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che
presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di
disoccupazione
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel
periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente
l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica
l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure
un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari
almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari
alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di
contribuzione.
3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini
previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati,
derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1,
relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione
dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di
mesi di contribuzione, o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come
determinato al precedente comma 3, è pari al 75 per cento dello
stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o
inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio
mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75
per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 13
25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il
predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare
l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
intercorsa nell'anno precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere
dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi
pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo
che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di
cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata
non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo
ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso
superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono
riconosciuti i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL è presentata all’INPS, in via
telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni
dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo
alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia
presentata successivamente a tale data, dal primo giorno
successivo alla data di presentazione della domanda.
10. L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza
dello stato di disoccupazione
11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro
subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore
decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con
contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque
giorni la DIS-COLL è sospesa d'ufficio,

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