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Disabili‬: ecco tutti gli sconti fiscali...

Ultimo Aggiornamento: 08/04/2016 23:31
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Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
08/04/2016 23:31

*********1) QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI***********
La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con
disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni
fiscali.
La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in
cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di
disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.
In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le
agevolazioni di seguito indicate.
FIGLI A CARICO
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni
Irpef:
 1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni
 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.
Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire
dal primo.
Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo
d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi
quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro (vedi Capitolo 3).
VEICOLI
 detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto
 Iva agevolata al 4% sull’acquisto
 esenzione dal bollo auto
 esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
 detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
 Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici
 detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti
 detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei
sordi
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
 detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati
all’abbattimento delle barriere architettoniche
SPESE SANITARIE
 deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche
e di assistenza specifica
ASSISTENZA PERSONALE
 deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di
1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o
familiare
 detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza
personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il
reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro

****************2) LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO********
>>Chi ne ha diritto
Possono usufruire delle agevolazioni:
1. non vedenti e sordi
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari
dell’indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo
non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di
non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.
Per quanto riguarda i sordi, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26
maggio 1970 (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all’art. 1,
comma 2, recita testualmente “…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito
affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva…”.
I disabili elencati ai punti 2 e 3 sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3
dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per
l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.
In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli con handicap grave derivante da
patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente
della capacità di deambulazione.
I disabili indicati al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità
motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della
capacità di deambulazione”.
Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato
all’adattamento del veicolo.
ATTENZIONE
Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente,
a beneficio delle persone disabili.
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un
reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare delle agevolazioni lo
stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.
<<<<<<<<<<----->>La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione
Spese di acquisto
Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef.
Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri
veicoli sopra elencati, usati o nuovi.
La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di
18.075,99 euro.
<<<<<<<<<<------------------->>L’agevolazione Iva
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate,
aventi cilindrata fino a:
 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina
 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.
L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:
 all’acquisto contestuale di optional
 alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e
anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)
 alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
>>L’esenzione permanente dal pagamento del bollo
È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli indicati nella
tabella di pagina 5, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva
agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri
cubici per quelle diesel).
L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un
familiare del quale egli è fiscalmente a carico
<<<<<<<<<<<------------>>L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di
proprietà
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (appartenenti alle categorie indicate
nella tabella di pagina 5), sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione
al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.
L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.
************3) LE ALTRE AGEVOLAZIONI********************
>>La detrazione Irpef per i figli portatori di
handicap
Il contribuente che ha figli fiscalmente a carico ha diritto a una
detrazione dall’Irpef il cui importo varia in funzione del suo reddito
complessivo.
La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche): l’importo effettivamente spettante
diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo
arriva a 95.000 euro.
ATTENZIONE
Una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito
complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
La detrazione di base per i figli a carico è attualmente pari a:
 1.220 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni
 950 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni.
Se in famiglia ci sono più di tre figli
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<------------->>Le agevolazioni Irpef per spese sanitarie e mezzi di ausilio
Le spese deducibili dal reddito
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile:
 le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico,
l’acquisto di medicinali)
 le spese di “assistenza specifica”.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<--------------------->>La detrazione Irpef per gli addetti all’assistenza (persone non
autosufficienti)
Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti
all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli
atti della vita quotidiana.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<------------------->>Le agevolazioni Iva per l’acquisto di ausili tecnici e informatici
L’aliquota agevolata per i mezzi di ausilio
Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per
l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento
dei disabili.
<<<<<<<<<<<<<<<------------------->>La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una
detrazione Irpef pari al:
 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel
periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2016
 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal
1° gennaio 2017.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<-------------------->>L’agevolazione sull’imposta di successione e donazione
Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari
devono versare l’imposta di successione e donazione.
(IL TESTO COMPLETO A QUESTO LINK : www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_persone_con_disabilit%C3...
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