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Regime Sperimentale Donna (Opzione Donna)

Ultimo Aggiornamento: 30/09/2015 12:04
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Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
24/09/2015 16:30

Le lavoratrici del settore pubblico e privato hanno la possibilità di andare in pensione a 57 anni e 3 mesi (58 e 3 mesi se autonome) con 35 anni di contributi a condizione di accettare una pensione calcolata con il metodo contributivo

Destinatari
La possibilità di optare per il regime sperimentale è riconosciuta a tutte le lavoratrici iscritte alla previdenza pubblica obbligatoria (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.

I Requisiti anagrafici e Contributivi
Per l'esercizio dell'opzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sino alla scadenza naturale del regime, è necessario possedere 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) unitamente a 35 anni di contributi. Si ricorda che per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cd. finestra mobile secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome
Il regime scade il 31 dicembre 2015 ma l'Inps ha indicato che entro questo termine è necessario aver perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico. A tale data cioè deve anche essersi aperta la finestra mobile

Questo significa che le lavoratrici dovranno maturare i requisiti suddetti (57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi) con un anno di anticipo rispetto alla scadenza originaria prevista dalla legge 243/04. E precisamente entro il 30 Novembre 2014 le dipendenti del settore privato; entro il 30 Dicembre 2014 le dipendenti del pubblico impiego; entro il 31 Maggio 2014 le autonome (ma servono qui 58 anni e 3 mesi di età).


Gli effetti della decurtazione
Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono mediamente una decurtazione sull'assegno che oscilla intorno 25-30% rispetto a quanto avrebbero ottenuto con il sistema misto. Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.


L'entità della riduzione dipende ovviamente dalle caratteristiche personali delle lavoratrici, in primo luogo, la loro evoluzione retributiva. In linea generale, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata - con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all'INPS - più la riduzione sarà minore; viceversa maggiore è l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 - e quindi la prestazione teorica maturata avrebbe previsto una quota rilevante calcolata attraverso il sistema retributivo - piu' elevata sarà la riduzione dell'assegno pensionistico.

Limiti per la fruizione del regime sperimentale donna
Per la valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione.


La Proroga del Regime Sperimentale
La legge prevede che, entro il 31 Dicembre 2015, il Governo verificherà i risultati della predetta sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione. In questi anni però sono state presentate numerose proposte di legge (praticamente da tutti i partiti politici) per consentire la proroga del regime sperimentale donna oltre il 2015 (in particolare sino al 31 dicembre 2018). Entro fine anno si conoscerà probabilmente il destino di questo regime,le domande di pensione presentate dalle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi nel corso del 2015, la cui decorrenza pertanto si colloca successivamente al 31.12.2015, non devono essere respinte bensì tenute in evidenza in attesa che si decida
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AGGIORNAMENTO: PROROGA..... L'esercizio dell'opzione potrà essere effettuato anche successivamente alla data di scadenza del regime qualora le lavoratrici abbiano maturato la decorrenza della pensione entro il 2015.
LE LAvoratrici che abbiano maturato i requisiti di decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2015, come indicato dalle Circolari Inps 35 e 37 del 14 Marzo 2012, potranno esercitare l'opzione anche successivamente a tale data. Lo ha precisato l'Inps con la nota 145949 del 14 settembre in risposta ad un quesito posto dai Patronati
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(a cura di www.pensionioggi.it/)






[Modificato da magiadimaglia 30/09/2015 12:04]
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